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Statuto dell'Unione dei Comuni
10 Febbraio 2010 - 12:45TITOLO I° Principi fondamentali Art.1 - Oggetto 1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, le norme fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Ente locale autonomo, Unione, composta dai Comuni di Cesarò (ME), Maletto (CT) e Maniace (CT). 2. L’Unione di Comuni disciplinata dal presente statuto, in seguito chiamata Unione, è denominata “NEBRODI - ETNA”;il suo territorio coincide con l’intero territorio dei comuni che la costituiscono. 3. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni con apposita deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d’ingresso, approvata dal Consiglio dell’Unione e previo parere obbligatorio e vincolante dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Art.2 Finalità dell'Unione 1. E’ scopo dell’Unione promuovere lo sviluppo dell’intero territorio e la crescita delle Comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuita, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità. 2. L’Unione persegue l’autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti dell’ordinamento dei Comuni. 3. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione della cosa pubblica. 4.L’Unione svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 5.L’unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio. 6.I rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di competenza. Art. 3 Obiettivi dell’Unione a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro Comunità; b) migliorare e ottimizzare la qualità dei servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico finanziarie umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata; c) armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, con l’esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse. d) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l’efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività. e) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità. f) favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona. g) rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio. Art. 3 bis - Durata 1. L’Unione è costituita per dieci anni a decorrere dalla approvazione dell'atto costitutivo dai Consigli Comunali degli Enti interessati, e dalla sua sottoscrizione con la maggioranza richiesta per l’approvazione dello Statuto Comunale. Lo scioglimento anticipato è deliberato dai Consigli Comunali degli Enti interessati con le medesime modalità. Art. 4 - Recesso e Scioglimento 1. Ogni Comune dell’Unione può recedere anche unilateralmente non prima di 5 anni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Gli effetti del recesso decorreranno dall’esercizio finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che comunque deve avvenire entro il 30 Giugno. 2. Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti all’Unione determina lo scioglimento della stessa. 3. In caso di scioglimento dell’Unione il presidente pro tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente. 4. Nei casi di cui ai commi precedenti il personale dipendente funzionalmente assegnato all’Unione da parte dei Comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica di questi. Art. 5 - Sede 1. L’Unione ha la propria sede provvisoria presso il Comune di Maletto. 2. I suoi organi e uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi, purché, compresi nell’ambito del territorio dell’Unione. 3. Presso la sede dell’Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi. Art. 6 - Oggetto 1. L’Unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all’art. 2, le funzioni e le competenze relative ai seguenti servizi: a) servizi demografici e statistici; b) servizi di protezione civile; c) gestione economica e previdenziale del personale; d) gestione sistemi informatici integrati, nonché promozione e diffusione dell’innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale, CED, rete civica, sito web; e) servizi di comunicazione e pubbliche relazioni (URP e SUAP); f) politiche di sviluppo del territorio di interesse sovracomunale; g) Promozione attività culturali, turistiche e sportive di interesse sovracomunale, rapporti con i cittadini residenti all’estero, e gestione delle stesse; h) catasto: i) promuovere e favorire lo sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia, dell’artigianato, specialmente quello in via di estinzione, della sicurezza e della mobilità; k) studio e programmazione intercomunale per la gestione del territorio e riqualificazione dell’ambiente; l) ufficio studi e programmazione politiche comunitarie e fondi europei; m) imboschimento zone di proprietà comunale; n) servizi per la sicurezza del territorio e funzioni sovracomunali di polizia locale e amministrativa, anche con la previsione di stabilizzazione di precari; o) servizi di ricerca scientifica, universitaria, formazione professionale e del personale; p) servizi ed interventi integrativi socio-assistenziali ( legge n. 328/2000); q) servizi per la Valutazione del personale e servizi di controllo interno, controllo di gestione; r) contrattazione decentrata unica e relazioni sindacali; s) servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro; t) avvocatura, ufficio legale e ufficio contenzioso del lavoro; v 1) e-government, innovazione organizzativa e nuove tecnologie; v 2 ) partecipazione e organizzazione fiere, congressi, convegni, manifestazioni per promuovere il territorio dell’Unione e i prodotti locali; v 3) gestione contratti telefonici fissi e mobili delle forniture di energia; v 4) Acquisto beni e servizi; v 5) Collegio Arbitrale; v 6) Ufficio espropriazioni; v 7) Ufficio Tecnico; 2. Le funzioni suddette dovranno essere svolte privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell’ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio. 3. All’Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con apposita deliberazione dei Consigli Comunali, modificativa del presente Statuto. 4. Le Giunte Comunali, in relazione ai servizi di cui al comma 1, dovranno chiaramente indicare tempi e modalità per il trasferimento delle funzioni, delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie allo scopo ed indicare eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità delle prestazioni per funzionamento dei servizi. Il concreto trasferimento delle funzioni sopra elencate si perfeziona con l’approvazione da parte dei singoli Consigli Comunali, nonché dello stesso Consiglio dell’Unione, di conformi delibere in cui sono disciplinati i rapporti tra gli Enti e gli eventuali profili successivi. TITOLO II° Organizzazione di Governo Art.7 - Organi 1. Sono organi dell’Unione: a) Il Consiglio; b) il Presidente; c) la Giunta. Art.8 - Consiglio. 1. Ciascun Comune aderente con popolazione inferiore a 5000 abitanti è rappresentato nel Consiglio dell’Unione da un numero di consiglieri pari a 3 unità; 2. Deve essere garantita la nomina, per ciascun comune aderente, di almeno un rappresentante della minoranza. 3. I rappresentanti degli Enti in seno al Consiglio dell’Unione, sono nominati dal Sindaco, previa consultazione con i capigruppo consiliari. 4. La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di costituzione dell’Unione e, successivamente, entro 45 giorni dalla data di insediamento degli organi o dalla data di ammissione di un nuovo Comune all’Unione. 5. I componenti del Consiglio dell’Unione restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all’assunzione della carica da parte dei nuovi componenti. 6. Il Consiglio dell’Unione viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni aderenti; analogamente si procede all'integrazione nel caso in cui uno o più dei suoi componenti si dimetta o cessa per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere comunale. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto. 7. La Presidenza del Consiglio dell’Unione è attribuita ad uno dei componenti, eletto con la maggioranza dei voti dei componenti, espressi mediante votazione a scrutinio segreto. Con le stesse modalità viene eletto un Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente presiede il Consigliere presente più anziano di età. 8. Il Presidente del Consiglio dell’Unione dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. 9. La prima riunione del Consiglio dell’Unione viene convocata entro sessanta giorni dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, con avviso da notificarsi almeno sette giorni prima, per la sola costituzione della stessa, e presieduta dal Consigliere anziano per età sino all’elezione del Presidente; successivamente dal Presidente uscente. Art.9 - Competenze 1. Il Consiglio dell’Unione è espressione dei Comuni che la costituiscono e pertanto ne è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio dell’Unione si potrà avvalere di commissioni appositamente regolamentate. 3. Rientrano nelle competenze del Consiglio dell’Unione l’adozione di tutti quegli atti ad essa riservati dal presente Statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli riservati dalla legislazione regionale al Consiglio Comunale. Art. 10 - Convocazione del Consiglio e principi di funzionamento 1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità del presente statuto e del regolamento e viene presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio. 2. La formulazione dell'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio. Nell’ordine del giorno sono iscritte, con precedenza, le proposte del Presidente dell’Unione e le proposte dei singoli consiglieri, secondo l’ordine di presentazione. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo altre priorità urgenti ed improrogabili. 3. La convocazione del Consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Presidente dell’Unione. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro 10 giorni dalla richiesta. 4. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio, mediante avviso, contenente l’elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nei singoli Comuni aderenti. Della avvenuta consegna è fatta relazione di notifica dal Messo Comunale, osservate le modalità di cui agli artt. 139 e seguenti del codice di procedura civile. 5. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli iscritti all’ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e nei termini stabiliti dal comma precedente. 6. Nei casi di urgenza la consegna dell’avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può avere luogo anche ventiquattrore prima, ma, in tal caso, ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere differita alla seduta successiva. 7. L'elenco degli affari da trattarsi nell'adunanza del consiglio deve, a cura del Segretario dell’Unione, essere pubblicata all'albo pretorio dell’Unione e dei Comuni aderenti a cura dei rispettivi Segretari . 8. Le sedute dei Consigli sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dai Consigli stessi altrimenti stabilito. La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone. 9. La elezione del revisore dei conti e dei componenti di ogni altro Collegio in genere si effettua in seduta pubblica. 10. I componenti del Consiglio votano con le modalità che il Presidente di volta in volta sono previste per legge; Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o la Statuto prescriva una maggioranza speciale. Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni: nelle adunanze consiliari egli è assistito da tre scrutatori, scelti dal Consiglio fra i propri componenti. E' consentito altresì, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica. 11. Ciascun componente del Collegio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, e di chiedere le opportune rettificazioni. 12. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di 1/3 dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo di 1/3, si computano per unità. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno. 13. Non si computano nel numero legale per la validità delle adunanze i componenti che, prima della votazione, si siano allontanati dalla sala dell'adunanza. 14. Le deliberazioni che importino modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive sono nulle ove esse non facciano menzione della modificazione o della revoca. 15. Alle adunanze partecipa il Segretario dell’Unione, il quale redige i verbali delle deliberazioni. Nel verbale debbono essere indicati gli intervenuti ed i punti principali delle discussioni nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta. I verbali sono letti nella successiva adunanza del Collegio e da questo approvati. Sono firmati dal Presidente del Collegio stesso, dal componente anziano fra i presenti e dal Segretario. 16. Il Presidente, o un componente della Giunta da lui delegato, è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio. 17. Il regolamento disciplina, per quanto non previsto dallo Statuto, il funzionamento del Consiglio. Art.11 - Componenti il Consiglio dell’Unione 1. Lo status giuridico ed economico dei componenti del Consiglio dell’Unione è quello previsto dalla legislazione regionale per i consiglieri comunali, con i divieti di cumulo previsti dalla stessa. 2. Se un componente non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio dell’Unione. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo. 3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Consiglio dell’Unione eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, l’Assemblea esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica. Art.12 - Diritti e doveri 1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. 2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati da apposito regolamento. 3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dall’apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. 4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all’interno della sede dell’Unione e dispongono della struttura organica dell’Ente per l’esercizio della propria attività istituzionale. Art.13 – Presidente dell’Unione 1. Il Presidente dell’Unione è eletto dalla Giunta dell’Unione tra i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione; l’elezione avviene a scrutinio segreto e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 2. Qualora nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza relativa; in caso di parità il più giovane d’età. 3. Il Presidente dell’Unione dura in carica 24 mesi e comunque sino all’elezione del successore, la quale deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza. Alla scadenza del mandato si procederà ad eleggere, con le modalità di cui al comma 1 e 2, il successore; 4. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede la Giunta dell’Unione ed è l’organo responsabile dell’amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, impartisce direttive in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali. 5. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull’attività degli altri componenti la Giunta dell’Unione, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive. 6. Il Presidente compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Consiglio dell’Unione e che non rientrano nelle competenze della Giunta dell’Unione, e degli organi burocratici. 7. Il Presidente svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell’Unione e dalle convenzioni, nonché, esercita le competenze riconosciute al Sindaco dalla L.142/90 recepita con legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni dal D. Lgs. 267/2000 per quanto compatibili. 8. Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta dell’Unione il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell’amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull’esercizio dell’attività amministrativa e di gestione. 9. Lo status giuridico ed economico del Presidente dell’Unione è quello previsto dalla legislazione regionale per il Sindaco, con i divieti di cumulo previsti dalla stessa. Art.14 - Vicepresidente 1. Il vicepresidente, nominato dal Presidente, è il componente della Giunta dell’Unione che lo sostituisce nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 2. In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del Presidente sono assunte dal componente più anziano d’età. 3. Lo status giuridico ed economico del Vicepresidente è quello previsto dalla legislazione regionale per il vice sindaco, con i divieti di cumulo previsti dalla stessa. Art.15 - Linee programmatiche di mandato 1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio dell’Unione, da parte del Presidente, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il suo mandato politico-amministrativo. 2. Ciascun consigliere componente del Consiglio dell’Unione ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio dell’Unione. 3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta al Consiglio dell’Unione una relazione sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto alle osservazioni del Consiglio dell’Unione, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti. Art.16 – La Giunta dell’Unione 1. La Giunta dell’Unione è organo di impulso e di indirizzo, collabora col Presidente per il governo dell’ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza. 2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio dell’Unione. In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; 3. La Giunta dell’Unione, in particolare: • approva lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di rendiconto della gestione, e la relazione illustrativa dello stesso; • approva gli schemi di regolamento e di convenzione; • approva il progetto di programma triennale di opere pubbliche; • approva i progetti preliminari e definitivi; • decide in ordine alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi giurisdizionali e arbitrati e autorizza il Presidente a stare e a resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria e a qualsiasi altra giurisdizione speciale; • adotta atti di indirizzo in ordine ad eventuali transazioni; • decide in ordine a incarichi professionali anche legali, nel rispetto della normativa vigente; • rientra nelle competenze della Giunta dell’Unione l’adozione di tutti quegli atti ad esso riservati dal presente Statuto e/o dai regolamenti, e/o convenzioni e dalla legislazione regionale alla Giunta Municipale. Art.17 - Composizione della Giunta dell’Unione 1. La Giunta dell’Unione è composta dai Sindaci dei Comuni o da loro delegati, scelti nell’ambito delle Giunte Municipali e/o dei Consigli Comunali, e da altri due componenti scelti rispettivamente dai sindaci dei comuni aderenti, nell’ambito dei componenti delle Giunte Municipali e/o dei Consigli Comunali. 2. Se i Comuni aderenti all’Unione sono più di tre, componenti della Giunta dell’Unione sono i soli Sindaci dei Comuni o loro delegati, scelti nell’ambito delle Giunte Municipali e/o dei Consigli Comunali. 3. Lo status giuridico ed economico dei componenti della Giunta dell’Unione che non siano Presidente o Vice-Presidente, è quello previsto dalla legislazione regionale per gli Assessori, con il divieto di cumulo prevista dalla stessa. Art.18 - Funzionamento della Giunta dell’Unione 1. La Giunta dell’Unione è convocata e presieduta dal Presidente, che coordina l’attività dei suoi componenti e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti. 2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 3. Le sedute non sono pubbliche. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta dell’Unione si applica la legislazione regionale in materia. ART.18 Bis – Divieto di incarichi e consulenze – 1. Al Presidente, ai componenti della Giunta dell’Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell’Unione TITOLO III Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini Art.19 - Partecipazione popolare 1. L’Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza. 2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo. Art.20 - Accesso agli atti 1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. 2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. 3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento. che stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo. Art.21 - Diritto di informazione 1. Tutti gli atti dell’amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. 2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all’Albo Pretorio. Art.22 - Istanze 1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente dell’Unione istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa. Art.23 - Diritto di intervento nei procedimenti 1. Chiunque cittadino sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi con le modalità di cui all’apposito regolamento. Art.24 - Rapporti con i Comuni componenti l’Unione 1. L’Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali. 2. Per argomenti di particolare rilievo, di competenza del Consiglio dell’Unione, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli Comunali. Art.25 - Rapporti con altri enti 1. L’Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente. Art.26 - Obiettivi dell’attività amministrativa e della gestione 1. L’Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure. TITOLO IV Organizzazione Art.27 - Principi strutturali e organizzativi 1. Gli Organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse. 2. L'azione amministrativa deve: tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione. 3. A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei. 4. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione. 5. Nello spirito di concreta collaborazione fra enti, l'Unione: • ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica; • indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni. Art. 28 Organizzazione degli uffici e dei servizi 1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti. 2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali. 3. L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta dell’Unione nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio dell’Unione, al Presidente e alla Giunta dell’Unione e funzione di gestione attribuita agli organi burocratici, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati. Art.29 - Uffici e personale 1. La dotazione organica dell’Unione può essere costituita da: a) - personale proprio b) - personale comandato o distaccato dai Comuni c) - personale convenzionato con i Comuni 2. I criteri della logica organizzativa sono l’autonomia, la funzionalità, l’economicità e l'innovazione. 3. Per una moderna e funzionale organizzazione l’amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l’automazione negli uffici e servizi. 4. L'Unione si può avvalere dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti; può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale a tempo indeterminato solo previa deliberazione favorevole di tutti i Consigli dei singoli comuni aderenti, che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento, transiterà ai comuni. 5. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni. Art.30 – Responsabili degli uffici e dei servizi 1. I responsabili dei servizi provvedono agli atti di gestione dell’ente per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell’Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e/o dalla Giunta dell’Unione, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto. 2. Essi sono individuati dalla Giunta dell’Unione e nominati dal Presidente, tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 3. E’ prevista la possibilità di ricorrere a personale esterno, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa. Art.31- Segretario dell'Unione. 1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione fra i Segretari Comunali pro-tempore dei Comuni della Regione Siciliana; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono temporaneamente assunte da un Vicesegretario dell'Unione, se nominato o da altro Segretario appartenente ad uno dei Comuni della Regione Siciliana. 2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico -amministrativa agli organi dell’Unione 3. Il Segretario inoltre: - partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta dell’Unione e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi degli uffici; - roga tutti i contratti nei quali l'Unione è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; - esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione. 4. Il Segretario è nominato per un periodo di anni 2, prorogabili. 5. Lo stato giuridico del segretario è stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Art.32 Direttore 1. Il Presidente, sentita la Giunta dell’Unione, può nominare un Direttore ai sensi della normativa vigente, qualora le funzioni di direzione non siano state espressamente attribuite al segretario. 2. Il rapporto è disciplinato con contratto a tempo determinato di diritto privato e la sua durata non può eccedere quella del mandato del Presidente. 3. Compete al Direttore, quale organo di vertice della struttura organizzativa, la direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione; ha competenza generale con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del Presidente; provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza. Al Direttore compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione. 4. Il Direttore risponde direttamente dei risultati conseguiti. 5. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore, sentita la Giunta dell’Unione, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell’espletamento dei compiti assegnati Art. 33 Il Vice Segretario 1. L'Unione può avere un Vice Segretario, nominato dal Presidente dell'Unione tra i Segretari comunali e i Vice segretari dei Comuni dell’Unione ovvero scelto all’esterno tra soggetti aventi requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollente. 2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario dell'Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 3. Il Vice Segretario può svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi Amministrativi. 4. Il Vice Segretario è nominato per un periodo di anni uno, prorogabile. Art.34 - Collaborazioni esterne 1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. 2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico. TITOLO V Finanza e contabilità Art.35 - Attività finanziaria 1 Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale all’Unione si applicano le disposizioni dettate per gli Enti locali. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 2 L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti. 3 La finanza locale dell'Unione è costituita da: • contributi erogati dallo Stato; • contributi erogati dalla regione; • trasferimenti operati dai comuni componenti; • tasse e diritti per servizi pubblici; • risorse per investimenti; • altre entrate. Art.36 Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione 1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa. 2. L’eventuale contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell'Unione 3. La spesa a carico di ogni singolo comune è calcolata in proporzione al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio. 4. È fatto obbligo all'Unione di comunicare entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei comuni, per consentire, in fase di assestamento ,di adeguare il relativo stanziamento di spesa. Art.37 Bilancio e programmazione finanziaria 1. L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo. 2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali. 3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità. Art. 37 Bis – Rendiconto 1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute negli art.227 e seguenti del t.u.n.267/2000. 2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell’unione con il voto favorevole della maggioranza delle/dei votanti,entro il termine fissato dall’Ordinamento. 3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall’art.227 comma 4 del t.u.e.l.; a) la relazione illustrativa della giunta che, ai sensi dell’art.151 comma 6 t.u.e.l. esprime valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; b) la relazione della/del revisore del conto, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera d) del t.u.e.l.; c) l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni di provenienza. 4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché, le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità. ART. 38 – Controlli interni – 1. L’unione, nell’ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a: a)garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; b)verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; c)valutare le prestazioni del personale; d)valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 2. Il Regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. 3. E’ facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi. 4. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile della/del responsabile del servizio finanziario, così come previsto dal t.u.e.l. dal regolamento di contabilità. 5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l’attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dalla/dal responsabile del servizio finanziario, in mancanza di detta attestazione, l’atto è nullo di diritto. 6. E’ fatto obbligo all’Unione di comunicare entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei comuni, per consentire, in fase di ssestamento di adeguare il relativo stanziamento di spesa. Art.39 Bilancio e programmazione finanziaria 1. L’unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo. 2. L’attività economico-finanziaria dell’Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali. 3. Le modalità organizzative per il svolgimento dell’attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità. Art. 40 Revisione economica e finanziaria 1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio dell’Unione, ai sensi della legislazione regionale in materia. 2. Al revisore si applicano le disposizioni di cui agli art.234 e segg. del D.Lgs. 267/2000 Art. 41 Servizio di Tesoreria 1. Il servizio di Tesoreria dell'ente è svolto, ai sensi di legge, da un Istituto bancario. 2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione TITOLO VI Norme transitorie Art.42 - Costituzione 1. L’Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell’atto costitutivo. 2. Fin quando l’Unione non si dota di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l’Unione, in quanto compatibili. 3. Le funzioni di Segretario, in attesa della nomina del segretario dell‘Unione, sono svolte da uno dei segretari dei comuni aderenti . Art.43 - Norme finanziarie 1. L’Unione delibera entro 90 giorni dal proprio insediamento il bilancio di previsione. 2. Nelle more dell’avvio di un proprio servizio di tesoreria ogni riscossione e pagamento avvengono presso le singole tesorerie comunali per le loro spettanze, o presso la tesoreria di uno dei comuni aderenti all’Unione, previa convenzione, la cui durata non potrà comunque essere superiore a mesi otto. 3. In sede di prima applicazione e sino all’approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono in favore dell’Unione, un fondo per le spese di primo funzionamento e di impianto, la cui entità è proporzionale al numero degli abitanti di ciascun comune, risultante al 31.12.2001. |
ULTIME NOTIZIE VIDEO DI CESARO' STRUTTURE RICETTIVE FOTO DI CESARO' LO SAI CHE Le prime suore arrivarono a Cesarò nell'ottobre del 1883. Erano in tutto tre e inizialmente si sistemarono in una casa provvisoria. Si trasferirono, definitivamente, nel 1887, nella nuova Casa, preparata opportunamente per loro, che è tutt'oggi l'Istituto Maria Ausiliatrice. .
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